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Data Titolo Sezione Autore
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI   Data : 16/11/2016
Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI
Entro il 16.12.2016 devono essere versati i saldi dell'IMU e della TASI per l'anno 2016.
Considerato che il versamento della prima rata di IMU e TASI per l'anno 2016, scaduta il 16.6.2016, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2015, eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l'anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata (così la circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).
In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2016, sarà necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l'anno 2016, sulla base degli atti pubblicati al 28.10.2016 sul sito informatico www.finanze.it (prima e seconda rata di IMU e TASI, pertanto, possono essere di importo diverso).
Occorre considerare che per espressa previsione normativa i Comuni non hanno potuto aumentare le richieste IMU e TASI ma l’esenzione alla TASI è stata applicata anche sull’abitazione principale, in presenza di comodati registrati, in alcuni, sebbene rari, casi le imposte sono ridotte del 50%. Per i contratti di locazione stipulati a canone concordato per l’anno 2016 l’IMU sconta una riduzione del 25%.
Fonte: Perego www.essepigroup.it “Circolare clienti n.49_2016 – Novità IMU e TASI 2016” - Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2016 - "Entro il 16 dicembre il saldo di IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego