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Data Titolo Sezione Autore
22/06/2016 La c.d. “Societŕ di comodo” puň omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” č sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego

Records 1051 to 1060 of 2397
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Titolo: Al via i rimborsi dell’IMU statale   Data : 16/11/2016
Al via i rimborsi dell’IMU statale
Il DM 26.10.2016, pubblicato sulla G.U. 11.11.2016 n. 264, dispone i rimborsi dei tributi locali risultanti dall'istruttoria compiuta dai Comuni sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso.
La Banca d'Italia provvede ad estinguere l'ordinativo di pagamento collettivo dopo aver verificato la corrispondenza dell'importo del titolo con il totale degli importi ricompresi negli elenchi di cui sopra.
Nell'ipotesi di mancata indicazione da parte del contribuente delle coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del rimborso, lo stesso è disposto con l'emissione di ordini di pagare individuali da estinguersi nella data indicata nel titolo, secondo le seguenti modalità:
- per importi inferiori o pari a 1.000,00 euro, con bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, al beneficiario del rimborso;
- per importi superiori a 1.000,00 euro, tramite l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia intestato al beneficiario del rimborso.
Fonte: Art. 1 DM 26.10.2016 Ministero dell'economia e delle finanze – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego