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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
15/10/2015 La seconda rata degli acconti 2015 alla verifica S.M.Perego
25/11/2016 La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
22/09/2015 La suddivisione dei costi nel quadro RE e nel quadro G degli studi di settore S.M.Perego
12/11/2015 La superficie catastale rileva per il calcoli delle imposte S.M.Perego
21/04/2017 La Suprema Corte interviene nel rapporto tra amministratori e società S.M.Perego

Records 1391 to 1400 of 2397
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Titolo: Al via i rimborsi dell’IMU statale   Data : 16/11/2016
Al via i rimborsi dell’IMU statale
Il DM 26.10.2016, pubblicato sulla G.U. 11.11.2016 n. 264, dispone i rimborsi dei tributi locali risultanti dall'istruttoria compiuta dai Comuni sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso.
La Banca d'Italia provvede ad estinguere l'ordinativo di pagamento collettivo dopo aver verificato la corrispondenza dell'importo del titolo con il totale degli importi ricompresi negli elenchi di cui sopra.
Nell'ipotesi di mancata indicazione da parte del contribuente delle coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del rimborso, lo stesso è disposto con l'emissione di ordini di pagare individuali da estinguersi nella data indicata nel titolo, secondo le seguenti modalità:
- per importi inferiori o pari a 1.000,00 euro, con bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, al beneficiario del rimborso;
- per importi superiori a 1.000,00 euro, tramite l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia intestato al beneficiario del rimborso.
Fonte: Art. 1 DM 26.10.2016 Ministero dell'economia e delle finanze – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego