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Data Titolo Sezione Autore
13/12/2016 Nessuna cartella per l’omesso versamento delle c.d. Società non operative S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
09/11/2015 Nessuna comunicazione alla P.S. se si affitta l’azienda S.M.Perego
17/02/2017 Nessuna comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti per il 2016 S.M.Perego
21/03/2019 Nessuna copertura per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2019 S.M.Perego
07/03/2016 Nessuna CU per artigiani e commercianti S.M.Perego
06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare S.M.Perego
05/02/2016 Nessuna imposta di registro in caso di accordo di riduzione del canone di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: Al via i rimborsi dell’IMU statale   Data : 16/11/2016
Al via i rimborsi dell’IMU statale
Il DM 26.10.2016, pubblicato sulla G.U. 11.11.2016 n. 264, dispone i rimborsi dei tributi locali risultanti dall'istruttoria compiuta dai Comuni sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso.
La Banca d'Italia provvede ad estinguere l'ordinativo di pagamento collettivo dopo aver verificato la corrispondenza dell'importo del titolo con il totale degli importi ricompresi negli elenchi di cui sopra.
Nell'ipotesi di mancata indicazione da parte del contribuente delle coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del rimborso, lo stesso è disposto con l'emissione di ordini di pagare individuali da estinguersi nella data indicata nel titolo, secondo le seguenti modalità:
- per importi inferiori o pari a 1.000,00 euro, con bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, al beneficiario del rimborso;
- per importi superiori a 1.000,00 euro, tramite l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia intestato al beneficiario del rimborso.
Fonte: Art. 1 DM 26.10.2016 Ministero dell'economia e delle finanze – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego