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Data Titolo Sezione Autore
05/08/2016 Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica S.M.Perego
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
24/07/2015 Tassa sui condizionatori con potenza superiore a 12 Kw S.M.Perego
04/11/2017 Tassativa la rideterminazione degli acconti per i semplificati S.M.Perego
28/01/2014 Tassazioni immobili non locati o consessi in comodato gratuito per l'anno 2013 news S.M.Perego
22/09/2015 Termine di compilazione del Registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
18/11/2015 Terreni agricoli esclusi da IMU S.M.Perego
06/06/2016 Terreni agricoli: nessuna TASI ed esenti dall’IMU S.M.Perego
01/06/2015 Terreni montani e collinari, le risposte del MEF S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Al via i rimborsi dell’IMU statale   Data : 16/11/2016
Al via i rimborsi dell’IMU statale
Il DM 26.10.2016, pubblicato sulla G.U. 11.11.2016 n. 264, dispone i rimborsi dei tributi locali risultanti dall'istruttoria compiuta dai Comuni sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso.
La Banca d'Italia provvede ad estinguere l'ordinativo di pagamento collettivo dopo aver verificato la corrispondenza dell'importo del titolo con il totale degli importi ricompresi negli elenchi di cui sopra.
Nell'ipotesi di mancata indicazione da parte del contribuente delle coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del rimborso, lo stesso è disposto con l'emissione di ordini di pagare individuali da estinguersi nella data indicata nel titolo, secondo le seguenti modalità:
- per importi inferiori o pari a 1.000,00 euro, con bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, al beneficiario del rimborso;
- per importi superiori a 1.000,00 euro, tramite l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia intestato al beneficiario del rimborso.
Fonte: Art. 1 DM 26.10.2016 Ministero dell'economia e delle finanze – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego