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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità   Data : 21/11/2016
Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità
Il Ddl. di conversione del DL 193/2016, nella versione approvata dalla Camera, modifica radicalmente la disciplina degli studi di settore. L'art. 7-bis del decreto dispone:
- da un lato, l'introduzione di appositi indici sintetici di affidabilità fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- dall'altro, la contestuale eliminazione delle disposizioni che prevedono l'utilizzo degli studi di settore ai fini dell'accertamento.
Rispetto al primo punto, sarà un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze ad individuare gli indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.
Relativamente al secondo punto, si dispone che "contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549". In assenza di una specifica indicazione, non è chiaro se siano interessate dalla norma tutte le disposizioni relative a studi di settore e parametri, oppure - come sembrerebbe - solo quelle che specificamente ne regolano l'utilizzo ai fini dell'accertamento (ossia, l'art. 62-sexies co. 3 del DL 331/93, conv. L. 427/93, l'art. 10 co. 1 della L. 146/98, l'art. 3 co. 181 della L. 549/95 e probabilmente anche la lett. d-ter) dell'art. 39 co. 2 del DPR 600/73 sull'accertamento induttivo attivabile in caso di violazioni nella compilazione del modello studi).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.11.2016 - "A partire dal 2017 niente studi di settore" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego