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12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

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Titolo: Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità   Data : 21/11/2016
Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità
Il Ddl. di conversione del DL 193/2016, nella versione approvata dalla Camera, modifica radicalmente la disciplina degli studi di settore. L'art. 7-bis del decreto dispone:
- da un lato, l'introduzione di appositi indici sintetici di affidabilità fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- dall'altro, la contestuale eliminazione delle disposizioni che prevedono l'utilizzo degli studi di settore ai fini dell'accertamento.
Rispetto al primo punto, sarà un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze ad individuare gli indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.
Relativamente al secondo punto, si dispone che "contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549". In assenza di una specifica indicazione, non è chiaro se siano interessate dalla norma tutte le disposizioni relative a studi di settore e parametri, oppure - come sembrerebbe - solo quelle che specificamente ne regolano l'utilizzo ai fini dell'accertamento (ossia, l'art. 62-sexies co. 3 del DL 331/93, conv. L. 427/93, l'art. 10 co. 1 della L. 146/98, l'art. 3 co. 181 della L. 549/95 e probabilmente anche la lett. d-ter) dell'art. 39 co. 2 del DPR 600/73 sull'accertamento induttivo attivabile in caso di violazioni nella compilazione del modello studi).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.11.2016 - "A partire dal 2017 niente studi di settore" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego