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05/12/2016 L’Agenzia delle Entrate adegua il sistema di interscambio sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
30/11/2016 Scadono oggi gli acconti delle imposte – Seconda o unica rata S.M.Perego
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
30/11/2016 Ulteriormente aggiornate le specifiche tecniche dei distributori automatici S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego

Records 1761 to 1770 of 2397
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Titolo: La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto   Data : 21/11/2016
La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto
Con la circ. 18.11.2016 n. 43, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della detrazione IRPEF del 36-50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e della detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per quelli di riqualificazione energetica degli edifici.
Anzitutto, viene chiarito che, in generale, le detrazioni spettano anche se il bonifico è incompleto e non sia stato possibile operare la ritenuta. In questo caso è necessario che il beneficiario dell'accredito (es. l'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione) attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
Un altro importante chiarimento riguarda la possibilità di detrarre le spese anche per i pagamenti effettuati prima dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Fonte: Circ. Agenzia Entrate 18.11.2016 n. 43 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.11.2016 - "Detrazioni anche con bonifico incompleto" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego