Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
27/10/2016 Potenziata la detrazione IRPEF per il recupero edilizio e prorogati gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
27/10/2016 Agenzia delle Entrate In arrivo altre 156.000 lettere di adesione all’adeguamento per l’anno 2015 S.M.Perego
17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto   Data : 21/11/2016
La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto
Con la circ. 18.11.2016 n. 43, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della detrazione IRPEF del 36-50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e della detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per quelli di riqualificazione energetica degli edifici.
Anzitutto, viene chiarito che, in generale, le detrazioni spettano anche se il bonifico è incompleto e non sia stato possibile operare la ritenuta. In questo caso è necessario che il beneficiario dell'accredito (es. l'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione) attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
Un altro importante chiarimento riguarda la possibilità di detrarre le spese anche per i pagamenti effettuati prima dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Fonte: Circ. Agenzia Entrate 18.11.2016 n. 43 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.11.2016 - "Detrazioni anche con bonifico incompleto" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego