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Data Titolo Sezione Autore
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Ancora in difficoltà S.M.Perego
14/01/2016 Dal 2016 IMU al 50% sugli immobili in comodato S.M.Perego
14/01/2016 IRAP 2016 – Pronte le bozze S.M.Perego
13/01/2016 Dal 13.1.2016 è possibile presentare le istanze telematiche per accedere alle agevolazioni per le imprese S.M.Perego
18/01/2016 On-line la Certificazione Unica 2016 S.M.Perego
25/01/2016 Entro il 7 marzo la trasmissione telematica della C.U. 2016 S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
26/01/2016 Dall’1.6.2016 la cartella di pagamento si notifica tramite PEC S.M.Perego

Records 51 to 60 of 2397
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Titolo: La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto   Data : 21/11/2016
La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto
Con la circ. 18.11.2016 n. 43, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della detrazione IRPEF del 36-50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e della detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per quelli di riqualificazione energetica degli edifici.
Anzitutto, viene chiarito che, in generale, le detrazioni spettano anche se il bonifico è incompleto e non sia stato possibile operare la ritenuta. In questo caso è necessario che il beneficiario dell'accredito (es. l'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione) attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
Un altro importante chiarimento riguarda la possibilità di detrarre le spese anche per i pagamenti effettuati prima dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Fonte: Circ. Agenzia Entrate 18.11.2016 n. 43 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.11.2016 - "Detrazioni anche con bonifico incompleto" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego