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20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
03/05/2016 Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale” S.M.Perego
04/08/2016 Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
15/06/2015 Decadenza dall’agevolazione “Prima Casa” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
10/11/2015 Decaduti i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate ma non gli atti impositivi S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego

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Titolo: La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto   Data : 21/11/2016
La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto
Con la circ. 18.11.2016 n. 43, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della detrazione IRPEF del 36-50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e della detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per quelli di riqualificazione energetica degli edifici.
Anzitutto, viene chiarito che, in generale, le detrazioni spettano anche se il bonifico è incompleto e non sia stato possibile operare la ritenuta. In questo caso è necessario che il beneficiario dell'accredito (es. l'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione) attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
Un altro importante chiarimento riguarda la possibilità di detrarre le spese anche per i pagamenti effettuati prima dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Fonte: Circ. Agenzia Entrate 18.11.2016 n. 43 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.11.2016 - "Detrazioni anche con bonifico incompleto" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego