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Data Titolo Sezione Autore
06/09/2016 Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
18/11/2015 Esenti da IMU gli immobili concessi in comodato ai figli S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego
05/05/2016 Esenti da IMU i terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti S.M.Perego
09/01/2017 Esenti da IRPEF i terreni dei CD e degli IAP S.M.Perego
01/06/2015 Esenzione - Terreni montani (risposte Min. Economia e Finanze 28.5.2015) S.M.Perego
23/09/2010 Esenzione canone RAI news S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego

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Titolo: La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto   Data : 21/11/2016
La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto
Con la circ. 18.11.2016 n. 43, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della detrazione IRPEF del 36-50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e della detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per quelli di riqualificazione energetica degli edifici.
Anzitutto, viene chiarito che, in generale, le detrazioni spettano anche se il bonifico è incompleto e non sia stato possibile operare la ritenuta. In questo caso è necessario che il beneficiario dell'accredito (es. l'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione) attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
Un altro importante chiarimento riguarda la possibilità di detrarre le spese anche per i pagamenti effettuati prima dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Fonte: Circ. Agenzia Entrate 18.11.2016 n. 43 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.11.2016 - "Detrazioni anche con bonifico incompleto" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego