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Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 Estesa l’agevolazione “Prima Casa” S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
22/10/2015 Estesi al lavoro autonomo gli interessi di mora S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
11/01/2016 Estesi i trattamenti CIG S.M.Perego
24/12/2014 Esteso il regime di reverse charge news S.M.Perego
09/11/2015 Esteso il Reverse Charge a pc, laptop, tablet e consol da gioco S.M.Perego
07/06/2017 Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali S.M.Perego
04/05/2017 Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia sempre più complessa S.M.Perego
08/10/2009 F23 on-line news S.M.Perego

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Titolo: La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto   Data : 21/11/2016
La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto
Con la circ. 18.11.2016 n. 43, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della detrazione IRPEF del 36-50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e della detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per quelli di riqualificazione energetica degli edifici.
Anzitutto, viene chiarito che, in generale, le detrazioni spettano anche se il bonifico è incompleto e non sia stato possibile operare la ritenuta. In questo caso è necessario che il beneficiario dell'accredito (es. l'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione) attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
Un altro importante chiarimento riguarda la possibilità di detrarre le spese anche per i pagamenti effettuati prima dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Fonte: Circ. Agenzia Entrate 18.11.2016 n. 43 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.11.2016 - "Detrazioni anche con bonifico incompleto" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego