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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego
20/10/2015 Alcuni dubbi sull’innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego
17/09/2011 Aliquota IVA 21% news S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
07/09/2016 Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego

Records 151 to 160 of 2397
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Titolo: Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio   Data : 21/11/2016
Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio
Il DL 193/2016, secondo le modifiche approvate dalla Camera in sede di conversione in legge, prevede la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di provvedere alla chiusura d'ufficio della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d'impresa, arte o professione.
Tale operazione sarà svolta dall'Agenzia "sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso", senza ulteriori specificazioni. I criteri e le modalità attuative di chiusura delle partite IVA "inattive" saranno, difatti, definiti con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento attuativo dovrà prevedere, inoltre, "forme di comunicazione preventiva al contribuente", nel caso in cui gli Uffici rilevino la "non operatività" della posizione fiscale.
La norma introdotta nel DL 193/2016 modifica anche il quadro sanzionatorio in materia, abolendo la pena pecuniaria da 500 a 2.000 euro per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività, attualmente prevista dall'art. 5 co. 6 primo periodo del DLgs. 471/97 (rimarrebbero operative, invece, le sanzioni per le violazioni relative all'inizio e alla variazione dell'attività).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2016 - "Chiusura d’ufficio delle partite IVA dopo tre anni di inattività" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego