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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio   Data : 21/11/2016
Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio
Il DL 193/2016, secondo le modifiche approvate dalla Camera in sede di conversione in legge, prevede la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di provvedere alla chiusura d'ufficio della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d'impresa, arte o professione.
Tale operazione sarà svolta dall'Agenzia "sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso", senza ulteriori specificazioni. I criteri e le modalità attuative di chiusura delle partite IVA "inattive" saranno, difatti, definiti con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento attuativo dovrà prevedere, inoltre, "forme di comunicazione preventiva al contribuente", nel caso in cui gli Uffici rilevino la "non operatività" della posizione fiscale.
La norma introdotta nel DL 193/2016 modifica anche il quadro sanzionatorio in materia, abolendo la pena pecuniaria da 500 a 2.000 euro per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività, attualmente prevista dall'art. 5 co. 6 primo periodo del DLgs. 471/97 (rimarrebbero operative, invece, le sanzioni per le violazioni relative all'inizio e alla variazione dell'attività).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2016 - "Chiusura d’ufficio delle partite IVA dopo tre anni di inattività" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego