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Data Titolo Sezione Autore
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
13/04/2015 Perizia di stima valida anche ai fini ICI/IMU/TASI S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
10/05/2017 Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017 S.M.Perego
09/03/2017 Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016 S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio   Data : 21/11/2016
Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio
Il DL 193/2016, secondo le modifiche approvate dalla Camera in sede di conversione in legge, prevede la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di provvedere alla chiusura d'ufficio della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d'impresa, arte o professione.
Tale operazione sarà svolta dall'Agenzia "sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso", senza ulteriori specificazioni. I criteri e le modalità attuative di chiusura delle partite IVA "inattive" saranno, difatti, definiti con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento attuativo dovrà prevedere, inoltre, "forme di comunicazione preventiva al contribuente", nel caso in cui gli Uffici rilevino la "non operatività" della posizione fiscale.
La norma introdotta nel DL 193/2016 modifica anche il quadro sanzionatorio in materia, abolendo la pena pecuniaria da 500 a 2.000 euro per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività, attualmente prevista dall'art. 5 co. 6 primo periodo del DLgs. 471/97 (rimarrebbero operative, invece, le sanzioni per le violazioni relative all'inizio e alla variazione dell'attività).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2016 - "Chiusura d’ufficio delle partite IVA dopo tre anni di inattività" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego