Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
29/05/2018 La fattura elettronica scartata si può ritrasmettere S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
05/07/2018 Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo S.M.Perego
16/07/2018 La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego

Records 2111 to 2120 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio   Data : 21/11/2016
Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio
Il DL 193/2016, secondo le modifiche approvate dalla Camera in sede di conversione in legge, prevede la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di provvedere alla chiusura d'ufficio della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d'impresa, arte o professione.
Tale operazione sarà svolta dall'Agenzia "sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso", senza ulteriori specificazioni. I criteri e le modalità attuative di chiusura delle partite IVA "inattive" saranno, difatti, definiti con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento attuativo dovrà prevedere, inoltre, "forme di comunicazione preventiva al contribuente", nel caso in cui gli Uffici rilevino la "non operatività" della posizione fiscale.
La norma introdotta nel DL 193/2016 modifica anche il quadro sanzionatorio in materia, abolendo la pena pecuniaria da 500 a 2.000 euro per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività, attualmente prevista dall'art. 5 co. 6 primo periodo del DLgs. 471/97 (rimarrebbero operative, invece, le sanzioni per le violazioni relative all'inizio e alla variazione dell'attività).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2016 - "Chiusura d’ufficio delle partite IVA dopo tre anni di inattività" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego