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Data Titolo Sezione Autore
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
26/07/2016 Rivista l’emissione dei certificati dal Registro Imprese S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego

Records 331 to 340 of 2397
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Titolo: Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio   Data : 21/11/2016
Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio
Il DL 193/2016, secondo le modifiche approvate dalla Camera in sede di conversione in legge, prevede la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di provvedere alla chiusura d'ufficio della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d'impresa, arte o professione.
Tale operazione sarà svolta dall'Agenzia "sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso", senza ulteriori specificazioni. I criteri e le modalità attuative di chiusura delle partite IVA "inattive" saranno, difatti, definiti con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento attuativo dovrà prevedere, inoltre, "forme di comunicazione preventiva al contribuente", nel caso in cui gli Uffici rilevino la "non operatività" della posizione fiscale.
La norma introdotta nel DL 193/2016 modifica anche il quadro sanzionatorio in materia, abolendo la pena pecuniaria da 500 a 2.000 euro per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività, attualmente prevista dall'art. 5 co. 6 primo periodo del DLgs. 471/97 (rimarrebbero operative, invece, le sanzioni per le violazioni relative all'inizio e alla variazione dell'attività).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2016 - "Chiusura d’ufficio delle partite IVA dopo tre anni di inattività" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego