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Data Titolo Sezione Autore
30/04/2018 L’assegnazione agevolata di beni ai soci si dichiara nel quadro RQ del modello REDDITI 2018 S.M.Perego
04/11/2015 L’assegnazione dei beni ai soci passa tramite la costituzione di una società semplice S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
12/05/2016 L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
16/10/2015 L’avviamento subisce una variazione alle percentuali di ammortamento S.M.Perego

Records 1191 to 1200 of 2397
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Titolo: Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro   Data : 21/11/2016
Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.10.2016 n. 21830, ha ribadito che agli effetti dell'ICI e dell'imposta di registro (nonché delle imposte ipotecaria e catastale), la quantificazione del valore di un'area edificabile è distinta e autonoma perché differenti sono sia i soggetti attivi che la struttura dei due tributi, come specificamente delineati dall'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92 e dall'art. 51 del DPR 131/86.
Ne discende che, per tali aree, il valore accertato ai fini dell'ICI (dell'IMU dall'1.1.2012) non può essere utilizzato per la quantificazione dell'imposta di registro e viceversa (il valore accertato per la determinazione dell'imposta di registro non può essere utilizzato ai fini dell'ICI/IMU).
Il corrispettivo pattuito tra venditore e acquirente per la compravendita di un'area fabbricabile, così come indicato nel rogito notarile agli effetti dell'imposta di registro, quindi, non può essere utilizzato per la determinazione dell'ICI/IMU, in quanto il valore definito ai fini dell'imposta di registro, per la sua diversa natura e le diverse modalità di gestione della stessa, può non coincidere con il valore venale in comune commercio determinato agli effetti dell'ICI/IMU ai sensi dell'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92.
Fonte: Cass. 28.10.2016 n. 21830 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2016 - "Valori dell’area fabbricabile per ICI/IMU e registro non per forza uguali" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego