Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro   Data : 21/11/2016
Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.10.2016 n. 21830, ha ribadito che agli effetti dell'ICI e dell'imposta di registro (nonché delle imposte ipotecaria e catastale), la quantificazione del valore di un'area edificabile è distinta e autonoma perché differenti sono sia i soggetti attivi che la struttura dei due tributi, come specificamente delineati dall'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92 e dall'art. 51 del DPR 131/86.
Ne discende che, per tali aree, il valore accertato ai fini dell'ICI (dell'IMU dall'1.1.2012) non può essere utilizzato per la quantificazione dell'imposta di registro e viceversa (il valore accertato per la determinazione dell'imposta di registro non può essere utilizzato ai fini dell'ICI/IMU).
Il corrispettivo pattuito tra venditore e acquirente per la compravendita di un'area fabbricabile, così come indicato nel rogito notarile agli effetti dell'imposta di registro, quindi, non può essere utilizzato per la determinazione dell'ICI/IMU, in quanto il valore definito ai fini dell'imposta di registro, per la sua diversa natura e le diverse modalità di gestione della stessa, può non coincidere con il valore venale in comune commercio determinato agli effetti dell'ICI/IMU ai sensi dell'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92.
Fonte: Cass. 28.10.2016 n. 21830 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2016 - "Valori dell’area fabbricabile per ICI/IMU e registro non per forza uguali" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego