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10/11/2015 EQUITALIA-Nuovi modelli di rateizzazione per i contribuenti a partire dal 9 Novembre 2015 S.M.Perego
12/04/2017 Esami da revisore e da dottore commercialista separati S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego

Records 671 to 680 of 2397
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Titolo: Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro   Data : 21/11/2016
Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.10.2016 n. 21830, ha ribadito che agli effetti dell'ICI e dell'imposta di registro (nonché delle imposte ipotecaria e catastale), la quantificazione del valore di un'area edificabile è distinta e autonoma perché differenti sono sia i soggetti attivi che la struttura dei due tributi, come specificamente delineati dall'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92 e dall'art. 51 del DPR 131/86.
Ne discende che, per tali aree, il valore accertato ai fini dell'ICI (dell'IMU dall'1.1.2012) non può essere utilizzato per la quantificazione dell'imposta di registro e viceversa (il valore accertato per la determinazione dell'imposta di registro non può essere utilizzato ai fini dell'ICI/IMU).
Il corrispettivo pattuito tra venditore e acquirente per la compravendita di un'area fabbricabile, così come indicato nel rogito notarile agli effetti dell'imposta di registro, quindi, non può essere utilizzato per la determinazione dell'ICI/IMU, in quanto il valore definito ai fini dell'imposta di registro, per la sua diversa natura e le diverse modalità di gestione della stessa, può non coincidere con il valore venale in comune commercio determinato agli effetti dell'ICI/IMU ai sensi dell'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92.
Fonte: Cass. 28.10.2016 n. 21830 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2016 - "Valori dell’area fabbricabile per ICI/IMU e registro non per forza uguali" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego