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Data Titolo Sezione Autore
24/11/2015 I revisori legali al versamento, entro il 31.1.2016, di euro 26,00. S.M.Perego
26/11/2015 I rimborsi spese dei volontari dell'associazione non sempre esclusi da tassazione S.M.Perego
29/09/2016 I rimborsi spese per car sharing sono esclusi dal reddito S.M.Perego
20/04/2016 I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
28/01/2019 I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA S.M.Perego
26/06/2017 I soci di SNC e SAS che optano per l’IRI determinano l’acconto in forma previsionale S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
24/01/2017 I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017 S.M.Perego
10/06/2016 I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016 S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego

Records 841 to 850 of 2397
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Titolo: Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro   Data : 21/11/2016
Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.10.2016 n. 21830, ha ribadito che agli effetti dell'ICI e dell'imposta di registro (nonché delle imposte ipotecaria e catastale), la quantificazione del valore di un'area edificabile è distinta e autonoma perché differenti sono sia i soggetti attivi che la struttura dei due tributi, come specificamente delineati dall'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92 e dall'art. 51 del DPR 131/86.
Ne discende che, per tali aree, il valore accertato ai fini dell'ICI (dell'IMU dall'1.1.2012) non può essere utilizzato per la quantificazione dell'imposta di registro e viceversa (il valore accertato per la determinazione dell'imposta di registro non può essere utilizzato ai fini dell'ICI/IMU).
Il corrispettivo pattuito tra venditore e acquirente per la compravendita di un'area fabbricabile, così come indicato nel rogito notarile agli effetti dell'imposta di registro, quindi, non può essere utilizzato per la determinazione dell'ICI/IMU, in quanto il valore definito ai fini dell'imposta di registro, per la sua diversa natura e le diverse modalità di gestione della stessa, può non coincidere con il valore venale in comune commercio determinato agli effetti dell'ICI/IMU ai sensi dell'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92.
Fonte: Cass. 28.10.2016 n. 21830 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2016 - "Valori dell’area fabbricabile per ICI/IMU e registro non per forza uguali" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego