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02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
02/03/2016 Dal MEF una guida sui leasing abitativi S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
25/02/2016 La certificazione unica degli autonomi riporta anche le casse previdenziali S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego

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Titolo: Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro   Data : 21/11/2016
Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.10.2016 n. 21830, ha ribadito che agli effetti dell'ICI e dell'imposta di registro (nonché delle imposte ipotecaria e catastale), la quantificazione del valore di un'area edificabile è distinta e autonoma perché differenti sono sia i soggetti attivi che la struttura dei due tributi, come specificamente delineati dall'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92 e dall'art. 51 del DPR 131/86.
Ne discende che, per tali aree, il valore accertato ai fini dell'ICI (dell'IMU dall'1.1.2012) non può essere utilizzato per la quantificazione dell'imposta di registro e viceversa (il valore accertato per la determinazione dell'imposta di registro non può essere utilizzato ai fini dell'ICI/IMU).
Il corrispettivo pattuito tra venditore e acquirente per la compravendita di un'area fabbricabile, così come indicato nel rogito notarile agli effetti dell'imposta di registro, quindi, non può essere utilizzato per la determinazione dell'ICI/IMU, in quanto il valore definito ai fini dell'imposta di registro, per la sua diversa natura e le diverse modalità di gestione della stessa, può non coincidere con il valore venale in comune commercio determinato agli effetti dell'ICI/IMU ai sensi dell'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92.
Fonte: Cass. 28.10.2016 n. 21830 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2016 - "Valori dell’area fabbricabile per ICI/IMU e registro non per forza uguali" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego