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05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego
05/04/2017 Chiarimenti su super-ammortamenti e iper-ammortamenti in una nuova circolare S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
05/04/2017 Rimandata la disponibilità del Mod. 730 Precompilato S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
12/04/2017 Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro S.M.Perego

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Titolo: Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti   Data : 22/11/2016
Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti
Si esaminano le differenti modalità di emissione, invio, ricezione e conservazione delle fatture.
In primo luogo, si osserva che la fattura può essere emessa:
- in forma cartacea e inviata mediante mezzi tradizionali ovvero mediante mezzi elettronici;
- in formato elettronico e trasmessa mediante il Sistema di Interscambio ovvero mediante ulteriori sistemi di trasmissione (sistemi EDI) in grado di garantire il rispetto dei requisiti di autenticità, integrità e leggibilità.
Tuttavia, se per le fatture “analogiche” vi è sempre l’obbligo, sia per l’emittente che per il destinatario, di materializzare il documento (anche laddove quest’ultimo sia stato inviato via email), nel caso delle fatture elettroniche è possibile, per il destinatario, accettare il formato di emissione, ovvero rifiutarlo e procedere alla stampa del documento.
In particolare, il formato della fattura rileva ai fini degli obblighi di conservazione:
- le fatture cartacee (trasmesse con i mezzi tradizionali o per via elettronica) devono essere sempre materializzate, ferma restando la possibilità di provvedere alla conservazione elettronica su base facoltativa (rientrano in tale fattispecie anche le fatture elettroniche ricevute come cartacee dal destinatario);
- le fatture elettroniche sono in ogni caso soggette agli obblighi di conservazione sostitutiva ai sensi del DM 17.6.2014 (si precisa che, per il ricevente, tale obbligo sussisterà soltanto nel caso in cui questi abbia accettato la natura elettronica della fattura).
Fonte: DM 17.6.2014 M.E.F. - Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2016 - "Stampa e conservazione delle fatture tra obblighi e facoltà" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego