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12/05/2016 La locazione di alloggi online sconta l’IVA S.M.Perego
28/11/2016 La locazione di case e appartamenti per le vacanze genera reddito d’impresa S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
22/06/2017 La maggiorazione del diritto camerale può avere date diverse S.M.Perego
24/07/2019 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
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19/09/2016 La notifica al vicino di casa è sempre nulla S.M.Perego

Records 1351 to 1360 of 2397
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Titolo: Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti   Data : 22/11/2016
Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti
Si esaminano le differenti modalità di emissione, invio, ricezione e conservazione delle fatture.
In primo luogo, si osserva che la fattura può essere emessa:
- in forma cartacea e inviata mediante mezzi tradizionali ovvero mediante mezzi elettronici;
- in formato elettronico e trasmessa mediante il Sistema di Interscambio ovvero mediante ulteriori sistemi di trasmissione (sistemi EDI) in grado di garantire il rispetto dei requisiti di autenticità, integrità e leggibilità.
Tuttavia, se per le fatture “analogiche” vi è sempre l’obbligo, sia per l’emittente che per il destinatario, di materializzare il documento (anche laddove quest’ultimo sia stato inviato via email), nel caso delle fatture elettroniche è possibile, per il destinatario, accettare il formato di emissione, ovvero rifiutarlo e procedere alla stampa del documento.
In particolare, il formato della fattura rileva ai fini degli obblighi di conservazione:
- le fatture cartacee (trasmesse con i mezzi tradizionali o per via elettronica) devono essere sempre materializzate, ferma restando la possibilità di provvedere alla conservazione elettronica su base facoltativa (rientrano in tale fattispecie anche le fatture elettroniche ricevute come cartacee dal destinatario);
- le fatture elettroniche sono in ogni caso soggette agli obblighi di conservazione sostitutiva ai sensi del DM 17.6.2014 (si precisa che, per il ricevente, tale obbligo sussisterà soltanto nel caso in cui questi abbia accettato la natura elettronica della fattura).
Fonte: DM 17.6.2014 M.E.F. - Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2016 - "Stampa e conservazione delle fatture tra obblighi e facoltà" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego