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07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
09/12/2016 Studi di settore già per il 2016 revisionati S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego

Records 1771 to 1780 of 2397
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Titolo: Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti   Data : 22/11/2016
Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti
Si esaminano le differenti modalità di emissione, invio, ricezione e conservazione delle fatture.
In primo luogo, si osserva che la fattura può essere emessa:
- in forma cartacea e inviata mediante mezzi tradizionali ovvero mediante mezzi elettronici;
- in formato elettronico e trasmessa mediante il Sistema di Interscambio ovvero mediante ulteriori sistemi di trasmissione (sistemi EDI) in grado di garantire il rispetto dei requisiti di autenticità, integrità e leggibilità.
Tuttavia, se per le fatture “analogiche” vi è sempre l’obbligo, sia per l’emittente che per il destinatario, di materializzare il documento (anche laddove quest’ultimo sia stato inviato via email), nel caso delle fatture elettroniche è possibile, per il destinatario, accettare il formato di emissione, ovvero rifiutarlo e procedere alla stampa del documento.
In particolare, il formato della fattura rileva ai fini degli obblighi di conservazione:
- le fatture cartacee (trasmesse con i mezzi tradizionali o per via elettronica) devono essere sempre materializzate, ferma restando la possibilità di provvedere alla conservazione elettronica su base facoltativa (rientrano in tale fattispecie anche le fatture elettroniche ricevute come cartacee dal destinatario);
- le fatture elettroniche sono in ogni caso soggette agli obblighi di conservazione sostitutiva ai sensi del DM 17.6.2014 (si precisa che, per il ricevente, tale obbligo sussisterà soltanto nel caso in cui questi abbia accettato la natura elettronica della fattura).
Fonte: DM 17.6.2014 M.E.F. - Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2016 - "Stampa e conservazione delle fatture tra obblighi e facoltà" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego