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28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/04/2015 La casella PEC delle imprese deve essere mantenuta sempre attiva S.M.Perego
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30/04/2015 Registrazione volontaria dell'atto oltre il termine di decadenza senza applicazione di sanzioni e interessi S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
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Titolo: Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti   Data : 22/11/2016
Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti
Si esaminano le differenti modalità di emissione, invio, ricezione e conservazione delle fatture.
In primo luogo, si osserva che la fattura può essere emessa:
- in forma cartacea e inviata mediante mezzi tradizionali ovvero mediante mezzi elettronici;
- in formato elettronico e trasmessa mediante il Sistema di Interscambio ovvero mediante ulteriori sistemi di trasmissione (sistemi EDI) in grado di garantire il rispetto dei requisiti di autenticità, integrità e leggibilità.
Tuttavia, se per le fatture “analogiche” vi è sempre l’obbligo, sia per l’emittente che per il destinatario, di materializzare il documento (anche laddove quest’ultimo sia stato inviato via email), nel caso delle fatture elettroniche è possibile, per il destinatario, accettare il formato di emissione, ovvero rifiutarlo e procedere alla stampa del documento.
In particolare, il formato della fattura rileva ai fini degli obblighi di conservazione:
- le fatture cartacee (trasmesse con i mezzi tradizionali o per via elettronica) devono essere sempre materializzate, ferma restando la possibilità di provvedere alla conservazione elettronica su base facoltativa (rientrano in tale fattispecie anche le fatture elettroniche ricevute come cartacee dal destinatario);
- le fatture elettroniche sono in ogni caso soggette agli obblighi di conservazione sostitutiva ai sensi del DM 17.6.2014 (si precisa che, per il ricevente, tale obbligo sussisterà soltanto nel caso in cui questi abbia accettato la natura elettronica della fattura).
Fonte: DM 17.6.2014 M.E.F. - Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2016 - "Stampa e conservazione delle fatture tra obblighi e facoltà" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego