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01/09/2015 Voluntary disclosure – Altri chiarimenti S.M.Perego
02/09/2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
03/09/2015 I rapporti tra fisco e contribuenti S.M.Perego
22/09/2015 Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni - Sanzioni S.M.Perego
22/09/2015 Termine di compilazione del Registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
30/10/2015 Affrontate le distinzioni tra i vari TRUST S.M.Perego
07/08/2015 Indennità di mobilità - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - Analisi comparativa - Circolare INPS S.M.Perego
24/07/2015 Tassa sui condizionatori con potenza superiore a 12 Kw S.M.Perego

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Titolo: Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti   Data : 22/11/2016
Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti
Si esaminano le differenti modalità di emissione, invio, ricezione e conservazione delle fatture.
In primo luogo, si osserva che la fattura può essere emessa:
- in forma cartacea e inviata mediante mezzi tradizionali ovvero mediante mezzi elettronici;
- in formato elettronico e trasmessa mediante il Sistema di Interscambio ovvero mediante ulteriori sistemi di trasmissione (sistemi EDI) in grado di garantire il rispetto dei requisiti di autenticità, integrità e leggibilità.
Tuttavia, se per le fatture “analogiche” vi è sempre l’obbligo, sia per l’emittente che per il destinatario, di materializzare il documento (anche laddove quest’ultimo sia stato inviato via email), nel caso delle fatture elettroniche è possibile, per il destinatario, accettare il formato di emissione, ovvero rifiutarlo e procedere alla stampa del documento.
In particolare, il formato della fattura rileva ai fini degli obblighi di conservazione:
- le fatture cartacee (trasmesse con i mezzi tradizionali o per via elettronica) devono essere sempre materializzate, ferma restando la possibilità di provvedere alla conservazione elettronica su base facoltativa (rientrano in tale fattispecie anche le fatture elettroniche ricevute come cartacee dal destinatario);
- le fatture elettroniche sono in ogni caso soggette agli obblighi di conservazione sostitutiva ai sensi del DM 17.6.2014 (si precisa che, per il ricevente, tale obbligo sussisterà soltanto nel caso in cui questi abbia accettato la natura elettronica della fattura).
Fonte: DM 17.6.2014 M.E.F. - Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2016 - "Stampa e conservazione delle fatture tra obblighi e facoltà" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego