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13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
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14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
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17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
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17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti   Data : 22/11/2016
L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti
La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.11.2016 n. 23019, ha chiarito che, come stabilito dall'art. 490 co. 1 c.c., colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490 co. 2 c.c.
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là dei beni lasciati dal de cuius
Fonte: Cass. 11.11.2016 n. 23019 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2016 - "Il beneficio di inventario non esclude la responsabilità dell’erede ma la limita" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego