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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2017 Nuove detrazioni per le spese mediche S.M.Perego
06/12/2017 Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dall’1.1.2019 S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
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Titolo: L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti   Data : 22/11/2016
L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti
La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.11.2016 n. 23019, ha chiarito che, come stabilito dall'art. 490 co. 1 c.c., colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490 co. 2 c.c.
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là dei beni lasciati dal de cuius
Fonte: Cass. 11.11.2016 n. 23019 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2016 - "Il beneficio di inventario non esclude la responsabilità dell’erede ma la limita" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego