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23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti   Data : 22/11/2016
L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti
La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.11.2016 n. 23019, ha chiarito che, come stabilito dall'art. 490 co. 1 c.c., colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490 co. 2 c.c.
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là dei beni lasciati dal de cuius
Fonte: Cass. 11.11.2016 n. 23019 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2016 - "Il beneficio di inventario non esclude la responsabilità dell’erede ma la limita" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego