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27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
27/09/2017 Il nuovo modello RLI del 20.9.2017 Stefano M. Perego
27/10/2017 Approvati i modelli per la nuova rottamazione S.M.Perego

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Titolo: AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato   Data : 24/11/2016
AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato
I co. 53 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevedono una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
L'agevolazione si applica a tutti i contratti individuati dal co. 3 dell'art. 2 della L. 9.12.98 n. 431. Rientrano quindi in tale definizione:
- i contratti "agevolati" per finalità abitative aventi durata minima di tre anni con obbligo di proroga di altri due, salvo gli specifici casi di diniego;
- i contratti di natura transitoria per il soddisfacimento di particolari esigenze delle parti, la cui durata non può essere inferiore ad un mese e superiore a 18 mesi;
- i contratti relativi agli studenti universitari di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni sottoscrivibili dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
Per fruire dell'agevolazione la norma non dispone che il conduttore trasferisca la propria residenza nell'immobile locato o che il contratto sia certificato dalle associazioni di categoria.
Per il periodo nel quale l'immobile è locato con uno di questi contratti, quindi, il proprietario può usufruire di una riduzione dell'IMU del 25% rispetto all'aliquota stabilita dal Comune per quella singola fattispecie. La medesima agevolazione si estende anche alla TASI per cui, in questo caso, potranno usufruirne sia il locatore che il conduttore.
Fonte: Art. 1, commi 53 e 54 L. 208/2015 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2016 - "Contratti agevolati sempre con IMU e TASI ridotte" - Spina - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego