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13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego
16/01/2017 INPS Disponibile l’estratto conto contributivo integrato S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
17/01/2017 L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati S.M.Perego
17/01/2017 On line le bozze dei modelli Redditi SC 2017, ENC 2017 e CNM 2017 S.M.Perego

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Titolo: AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato   Data : 24/11/2016
AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato
I co. 53 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevedono una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
L'agevolazione si applica a tutti i contratti individuati dal co. 3 dell'art. 2 della L. 9.12.98 n. 431. Rientrano quindi in tale definizione:
- i contratti "agevolati" per finalità abitative aventi durata minima di tre anni con obbligo di proroga di altri due, salvo gli specifici casi di diniego;
- i contratti di natura transitoria per il soddisfacimento di particolari esigenze delle parti, la cui durata non può essere inferiore ad un mese e superiore a 18 mesi;
- i contratti relativi agli studenti universitari di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni sottoscrivibili dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
Per fruire dell'agevolazione la norma non dispone che il conduttore trasferisca la propria residenza nell'immobile locato o che il contratto sia certificato dalle associazioni di categoria.
Per il periodo nel quale l'immobile è locato con uno di questi contratti, quindi, il proprietario può usufruire di una riduzione dell'IMU del 25% rispetto all'aliquota stabilita dal Comune per quella singola fattispecie. La medesima agevolazione si estende anche alla TASI per cui, in questo caso, potranno usufruirne sia il locatore che il conduttore.
Fonte: Art. 1, commi 53 e 54 L. 208/2015 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2016 - "Contratti agevolati sempre con IMU e TASI ridotte" - Spina - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego