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28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi č dovuta S.M.Perego
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
23/12/2016 Pubblicato il nuovo modello di dichiarazione di intento S.M.Perego
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
12/12/2016 Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012 S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato   Data : 24/11/2016
AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato
I co. 53 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevedono una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
L'agevolazione si applica a tutti i contratti individuati dal co. 3 dell'art. 2 della L. 9.12.98 n. 431. Rientrano quindi in tale definizione:
- i contratti "agevolati" per finalità abitative aventi durata minima di tre anni con obbligo di proroga di altri due, salvo gli specifici casi di diniego;
- i contratti di natura transitoria per il soddisfacimento di particolari esigenze delle parti, la cui durata non può essere inferiore ad un mese e superiore a 18 mesi;
- i contratti relativi agli studenti universitari di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni sottoscrivibili dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
Per fruire dell'agevolazione la norma non dispone che il conduttore trasferisca la propria residenza nell'immobile locato o che il contratto sia certificato dalle associazioni di categoria.
Per il periodo nel quale l'immobile è locato con uno di questi contratti, quindi, il proprietario può usufruire di una riduzione dell'IMU del 25% rispetto all'aliquota stabilita dal Comune per quella singola fattispecie. La medesima agevolazione si estende anche alla TASI per cui, in questo caso, potranno usufruirne sia il locatore che il conduttore.
Fonte: Art. 1, commi 53 e 54 L. 208/2015 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2016 - "Contratti agevolati sempre con IMU e TASI ridotte" - Spina - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego