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18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego

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Titolo: AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato   Data : 24/11/2016
AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato
I co. 53 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevedono una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
L'agevolazione si applica a tutti i contratti individuati dal co. 3 dell'art. 2 della L. 9.12.98 n. 431. Rientrano quindi in tale definizione:
- i contratti "agevolati" per finalità abitative aventi durata minima di tre anni con obbligo di proroga di altri due, salvo gli specifici casi di diniego;
- i contratti di natura transitoria per il soddisfacimento di particolari esigenze delle parti, la cui durata non può essere inferiore ad un mese e superiore a 18 mesi;
- i contratti relativi agli studenti universitari di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni sottoscrivibili dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
Per fruire dell'agevolazione la norma non dispone che il conduttore trasferisca la propria residenza nell'immobile locato o che il contratto sia certificato dalle associazioni di categoria.
Per il periodo nel quale l'immobile è locato con uno di questi contratti, quindi, il proprietario può usufruire di una riduzione dell'IMU del 25% rispetto all'aliquota stabilita dal Comune per quella singola fattispecie. La medesima agevolazione si estende anche alla TASI per cui, in questo caso, potranno usufruirne sia il locatore che il conduttore.
Fonte: Art. 1, commi 53 e 54 L. 208/2015 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2016 - "Contratti agevolati sempre con IMU e TASI ridotte" - Spina - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego