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Data Titolo Sezione Autore
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
18/11/2015 Riammissione alla rateizzazione – la domanda entro il 23.11.2015 S.M.Perego
08/05/2017 Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi S.M.Perego
11/05/2017 Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti S.M.Perego
03/05/2017 Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego
04/05/2017 Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia sempre più complessa S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego

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Titolo: AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato   Data : 24/11/2016
AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato
I co. 53 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevedono una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
L'agevolazione si applica a tutti i contratti individuati dal co. 3 dell'art. 2 della L. 9.12.98 n. 431. Rientrano quindi in tale definizione:
- i contratti "agevolati" per finalità abitative aventi durata minima di tre anni con obbligo di proroga di altri due, salvo gli specifici casi di diniego;
- i contratti di natura transitoria per il soddisfacimento di particolari esigenze delle parti, la cui durata non può essere inferiore ad un mese e superiore a 18 mesi;
- i contratti relativi agli studenti universitari di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni sottoscrivibili dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
Per fruire dell'agevolazione la norma non dispone che il conduttore trasferisca la propria residenza nell'immobile locato o che il contratto sia certificato dalle associazioni di categoria.
Per il periodo nel quale l'immobile è locato con uno di questi contratti, quindi, il proprietario può usufruire di una riduzione dell'IMU del 25% rispetto all'aliquota stabilita dal Comune per quella singola fattispecie. La medesima agevolazione si estende anche alla TASI per cui, in questo caso, potranno usufruirne sia il locatore che il conduttore.
Fonte: Art. 1, commi 53 e 54 L. 208/2015 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2016 - "Contratti agevolati sempre con IMU e TASI ridotte" - Spina - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego