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Data Titolo Sezione Autore
24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
27/03/2017 I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale   Data : 25/11/2016
La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale
La Cass. 3.11.2016 n. 22187 si è espressa circa la questione relativa al soggetto su cui incombe l'onere della prova in tema di agevolazioni fiscali a favore di enti associativi e l'accertamento che l'attività sociale si svolga secondo le prescrizioni delle clausole statutarie, obbligatoriamente dotate dei requisiti ex artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 26.10.72 n. 633.
Nella specie, la Suprema corte, in continuità con l'orientamento pregresso, ha affermato che:
- l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti che legittimano il godimento del trattamento fiscale agevolato è a carico del soggetto che lo invoca, secondo i criteri ex art. 2697 c.c. (Cass. 25.11.2008 n. 28005, Cass. 20.10.2006 n. 22598 e Cass. 29.7.2005 n. 16032);
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli "non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi (…) attività di natura commerciale" (Cass. 12.5.2010 n. 11456);
- l'assenza di rendiconto impedisce il controllo dell'utilizzo delle risorse finanziarie affluite all'ente, dando corpo alla presunzione di distribuzione di utili.
Fonte: Cass. 3.11.2016 n. 22187 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "Presunzione di distribuzione degli utili per l’ente associativo senza rendiconto" - Napolitano
Sezione:   Autore : S.M.Perego