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Data Titolo Sezione Autore
31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
01/06/2017 Dall’INPS partono le indagini sui finti rapporti di lavoro S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale   Data : 25/11/2016
La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale
La Cass. 3.11.2016 n. 22187 si è espressa circa la questione relativa al soggetto su cui incombe l'onere della prova in tema di agevolazioni fiscali a favore di enti associativi e l'accertamento che l'attività sociale si svolga secondo le prescrizioni delle clausole statutarie, obbligatoriamente dotate dei requisiti ex artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 26.10.72 n. 633.
Nella specie, la Suprema corte, in continuità con l'orientamento pregresso, ha affermato che:
- l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti che legittimano il godimento del trattamento fiscale agevolato è a carico del soggetto che lo invoca, secondo i criteri ex art. 2697 c.c. (Cass. 25.11.2008 n. 28005, Cass. 20.10.2006 n. 22598 e Cass. 29.7.2005 n. 16032);
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli "non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi (…) attività di natura commerciale" (Cass. 12.5.2010 n. 11456);
- l'assenza di rendiconto impedisce il controllo dell'utilizzo delle risorse finanziarie affluite all'ente, dando corpo alla presunzione di distribuzione di utili.
Fonte: Cass. 3.11.2016 n. 22187 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "Presunzione di distribuzione degli utili per l’ente associativo senza rendiconto" - Napolitano
Sezione:   Autore : S.M.Perego