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01/02/2016 Riduzione dell'IMU e della TASI al 75% se il contratto è a canone concordato S.M.Perego
05/02/2016 Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio – NASpI - Messaggio INPS 4.2.2016 n. 494 S.M.Perego
09/02/2016 Sanzioni ridotte per l’imposta di Registro nel corso di accertamento sulla voluntary disclosure S.M.Perego
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
08/02/2016 Imposta di Registro agevolata per i leasing “Prima casa” S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
08/02/2016 Il 730 Precompilato con crediti oltre i 4000 euro è sempre soggetto al controllo dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego

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Titolo: La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale   Data : 25/11/2016
La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale
La Cass. 3.11.2016 n. 22187 si è espressa circa la questione relativa al soggetto su cui incombe l'onere della prova in tema di agevolazioni fiscali a favore di enti associativi e l'accertamento che l'attività sociale si svolga secondo le prescrizioni delle clausole statutarie, obbligatoriamente dotate dei requisiti ex artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 26.10.72 n. 633.
Nella specie, la Suprema corte, in continuità con l'orientamento pregresso, ha affermato che:
- l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti che legittimano il godimento del trattamento fiscale agevolato è a carico del soggetto che lo invoca, secondo i criteri ex art. 2697 c.c. (Cass. 25.11.2008 n. 28005, Cass. 20.10.2006 n. 22598 e Cass. 29.7.2005 n. 16032);
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli "non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi (…) attività di natura commerciale" (Cass. 12.5.2010 n. 11456);
- l'assenza di rendiconto impedisce il controllo dell'utilizzo delle risorse finanziarie affluite all'ente, dando corpo alla presunzione di distribuzione di utili.
Fonte: Cass. 3.11.2016 n. 22187 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "Presunzione di distribuzione degli utili per l’ente associativo senza rendiconto" - Napolitano
Sezione:   Autore : S.M.Perego