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07/01/2019 On-line le bozze del modello 730/2019 S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
07/01/2019 Prorogata la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
08/01/2019 Approvato il modello SA-ST “Saldo e stralcio” S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente S.M.Perego
04/04/2018 Opere e servizi di utilità sociale esclusi dal reddito imponibile S.M.Perego
27/12/2018 Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA S.M.Perego
08/12/2018 Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego

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Titolo: La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale   Data : 25/11/2016
La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale
La Cass. 3.11.2016 n. 22187 si è espressa circa la questione relativa al soggetto su cui incombe l'onere della prova in tema di agevolazioni fiscali a favore di enti associativi e l'accertamento che l'attività sociale si svolga secondo le prescrizioni delle clausole statutarie, obbligatoriamente dotate dei requisiti ex artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 26.10.72 n. 633.
Nella specie, la Suprema corte, in continuità con l'orientamento pregresso, ha affermato che:
- l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti che legittimano il godimento del trattamento fiscale agevolato è a carico del soggetto che lo invoca, secondo i criteri ex art. 2697 c.c. (Cass. 25.11.2008 n. 28005, Cass. 20.10.2006 n. 22598 e Cass. 29.7.2005 n. 16032);
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli "non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi (…) attività di natura commerciale" (Cass. 12.5.2010 n. 11456);
- l'assenza di rendiconto impedisce il controllo dell'utilizzo delle risorse finanziarie affluite all'ente, dando corpo alla presunzione di distribuzione di utili.
Fonte: Cass. 3.11.2016 n. 22187 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "Presunzione di distribuzione degli utili per l’ente associativo senza rendiconto" - Napolitano
Sezione:   Autore : S.M.Perego