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Data Titolo Sezione Autore
19/04/2016 La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10% S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
18/05/2016 IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale   Data : 25/11/2016
La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale
La Cass. 3.11.2016 n. 22187 si è espressa circa la questione relativa al soggetto su cui incombe l'onere della prova in tema di agevolazioni fiscali a favore di enti associativi e l'accertamento che l'attività sociale si svolga secondo le prescrizioni delle clausole statutarie, obbligatoriamente dotate dei requisiti ex artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 26.10.72 n. 633.
Nella specie, la Suprema corte, in continuità con l'orientamento pregresso, ha affermato che:
- l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti che legittimano il godimento del trattamento fiscale agevolato è a carico del soggetto che lo invoca, secondo i criteri ex art. 2697 c.c. (Cass. 25.11.2008 n. 28005, Cass. 20.10.2006 n. 22598 e Cass. 29.7.2005 n. 16032);
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli "non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi (…) attività di natura commerciale" (Cass. 12.5.2010 n. 11456);
- l'assenza di rendiconto impedisce il controllo dell'utilizzo delle risorse finanziarie affluite all'ente, dando corpo alla presunzione di distribuzione di utili.
Fonte: Cass. 3.11.2016 n. 22187 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "Presunzione di distribuzione degli utili per l’ente associativo senza rendiconto" - Napolitano
Sezione:   Autore : S.M.Perego