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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva   Data : 25/11/2016
Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva
Con l'approvazione definitiva del DL 193/2016, da parte del Senato, sono introdotte:
- la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi del novellato art. 21 del DL 78/2010;
- la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche, ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010.
Per il primo anno, la comunicazione relativa ai dati delle fatture dovrà essere effettuata entro: il 25.7.2017 (per i dati relativi ai primi due trimestri); il 30.11.2017 (per il terzo trimestre); il 28.2.2018 (per il quarto trimestre).
La comunicazione relativa ai dati delle liquidazioni dovrà essere effettuata entro: il 31.5.2017 (per il primo trimestre); il 18.9.2017 (per il secondo trimestre); il 30.11.2017 (per il terzo trimestre); il 28.2.2018 (per il quarto trimestre).
L'introduzione dei nuovi adempimenti determina l'abolizione:
- dello "spesometro" annuale (si intende dovuto, però, quello relativo al 2016, da effettuarsi entro il 10.4.2017 o 20.4.2017);
- della comunicazione "black list" (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016);
- della presentazione dei modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi, a decorrere dall'1.1.2017;
- della comunicazione dei contratti stipulati dalle società di leasing e noleggio ex art. 7 co. 12 del DPR 605/73, a decorrere dall'1.1.2017.
- della comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino (adempimento su base mensile, abolito per le annotazioni effettuate dall'1.1.2017).
Inoltre, il periodo per la presentazione della dichiarazione IVA è fissato:
- nel mese di febbraio, per la dichiarazione relativa al 2016 (da presentarsi, quindi, entro il 28.2.2017);
- tra il 1° febbraio e il 30 aprile, per le dichiarazioni relative agli anni d'imposta a decorrere dal 2017.
Fonte: art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "Dal 2017 le nuove comunicazioni IVA" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego