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13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

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Titolo: Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva   Data : 25/11/2016
Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva
Con l'approvazione definitiva del DL 193/2016, da parte del Senato, sono introdotte:
- la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi del novellato art. 21 del DL 78/2010;
- la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche, ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010.
Per il primo anno, la comunicazione relativa ai dati delle fatture dovrà essere effettuata entro: il 25.7.2017 (per i dati relativi ai primi due trimestri); il 30.11.2017 (per il terzo trimestre); il 28.2.2018 (per il quarto trimestre).
La comunicazione relativa ai dati delle liquidazioni dovrà essere effettuata entro: il 31.5.2017 (per il primo trimestre); il 18.9.2017 (per il secondo trimestre); il 30.11.2017 (per il terzo trimestre); il 28.2.2018 (per il quarto trimestre).
L'introduzione dei nuovi adempimenti determina l'abolizione:
- dello "spesometro" annuale (si intende dovuto, però, quello relativo al 2016, da effettuarsi entro il 10.4.2017 o 20.4.2017);
- della comunicazione "black list" (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016);
- della presentazione dei modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi, a decorrere dall'1.1.2017;
- della comunicazione dei contratti stipulati dalle società di leasing e noleggio ex art. 7 co. 12 del DPR 605/73, a decorrere dall'1.1.2017.
- della comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino (adempimento su base mensile, abolito per le annotazioni effettuate dall'1.1.2017).
Inoltre, il periodo per la presentazione della dichiarazione IVA è fissato:
- nel mese di febbraio, per la dichiarazione relativa al 2016 (da presentarsi, quindi, entro il 28.2.2017);
- tra il 1° febbraio e il 30 aprile, per le dichiarazioni relative agli anni d'imposta a decorrere dal 2017.
Fonte: art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "Dal 2017 le nuove comunicazioni IVA" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego