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24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
12/05/2016 La locazione di alloggi online sconta l’IVA S.M.Perego
28/11/2016 La locazione di case e appartamenti per le vacanze genera reddito d’impresa S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
22/06/2017 La maggiorazione del diritto camerale può avere date diverse S.M.Perego
24/07/2019 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa è sempre nulla S.M.Perego

Records 1351 to 1360 of 2397
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Titolo: Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP   Data : 25/11/2016
Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP
Con l'ordinanza 24.11.2016 n. 24060, la Corte di Cassazione ha affermato che le imprese familiari sono sempre soggette ad IRAP. Infatti, la collaborazione dei partecipanti a tali imprese integra quel quid pluris atto a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
La pronuncia, per quanto allineata ad alcuni precedenti (sentenze 12616/2016 e 10777/2013, nonché ordinanza 22628/2014), sembra non uniforme all'evoluzione giurisprudenziale e, in particolare, ai principi fatti propri dalla sentenza a Sezioni Unite n. 9451/2016. Si ricorda che, in tale pronuncia, i supremi giudici hanno affermato che non è atta a configurare un'attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) la circostanza di "avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (...) generico". Questo, a condizione che sia utilizzato un unico dipendente o collaboratore.
In effetti, tale impostazione è stata poi recepita dalla successiva ordinanza 17429/2016, nella quale la Suprema Corte, richiamando la citata sentenza a Sezioni Unite, ha sostenuto che, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell'attività svolta dai collaboratori.
Fonte: Cass. 24.11.2016 n. 24046 - Cass. 24.11.2016 n. 24060 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "IRAP delle imprese familiari in cortocircuito" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego