Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
10/01/2018 Dal 1° luglio gli stipendi si pagano solo con bonifico bancario S.M.Perego
10/01/2018 Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili S.M.Perego
10/01/2018 INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
10/01/2018 Gli ISA Indici sintetici di affidabilità fiscale rinviati per tutti S.M.Perego
10/01/2018 Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA S.M.Perego
10/01/2018 Nuovo programma per i contributi ENASARCO S.M.Perego
16/01/2018 Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018 S.M.Perego
16/01/2018 Le locazioni brevi trovano spazio nel mod. 770/2018 S.M.Perego
16/01/2018 On-line il Mod. 730/2018 S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP   Data : 25/11/2016
Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP
Con l'ordinanza 24.11.2016 n. 24060, la Corte di Cassazione ha affermato che le imprese familiari sono sempre soggette ad IRAP. Infatti, la collaborazione dei partecipanti a tali imprese integra quel quid pluris atto a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
La pronuncia, per quanto allineata ad alcuni precedenti (sentenze 12616/2016 e 10777/2013, nonché ordinanza 22628/2014), sembra non uniforme all'evoluzione giurisprudenziale e, in particolare, ai principi fatti propri dalla sentenza a Sezioni Unite n. 9451/2016. Si ricorda che, in tale pronuncia, i supremi giudici hanno affermato che non è atta a configurare un'attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) la circostanza di "avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (...) generico". Questo, a condizione che sia utilizzato un unico dipendente o collaboratore.
In effetti, tale impostazione è stata poi recepita dalla successiva ordinanza 17429/2016, nella quale la Suprema Corte, richiamando la citata sentenza a Sezioni Unite, ha sostenuto che, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell'attività svolta dai collaboratori.
Fonte: Cass. 24.11.2016 n. 24046 - Cass. 24.11.2016 n. 24060 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "IRAP delle imprese familiari in cortocircuito" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego