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19/04/2016 La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10% S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
18/05/2016 IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP   Data : 25/11/2016
Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP
Con l'ordinanza 24.11.2016 n. 24060, la Corte di Cassazione ha affermato che le imprese familiari sono sempre soggette ad IRAP. Infatti, la collaborazione dei partecipanti a tali imprese integra quel quid pluris atto a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
La pronuncia, per quanto allineata ad alcuni precedenti (sentenze 12616/2016 e 10777/2013, nonché ordinanza 22628/2014), sembra non uniforme all'evoluzione giurisprudenziale e, in particolare, ai principi fatti propri dalla sentenza a Sezioni Unite n. 9451/2016. Si ricorda che, in tale pronuncia, i supremi giudici hanno affermato che non è atta a configurare un'attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) la circostanza di "avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (...) generico". Questo, a condizione che sia utilizzato un unico dipendente o collaboratore.
In effetti, tale impostazione è stata poi recepita dalla successiva ordinanza 17429/2016, nella quale la Suprema Corte, richiamando la citata sentenza a Sezioni Unite, ha sostenuto che, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell'attività svolta dai collaboratori.
Fonte: Cass. 24.11.2016 n. 24046 - Cass. 24.11.2016 n. 24060 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "IRAP delle imprese familiari in cortocircuito" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego