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16/10/2015 Alcuni chiarimenti sull’”Art bonus” S.M.Perego
16/10/2015 L’avviamento subisce una variazione alle percentuali di ammortamento S.M.Perego
16/10/2015 Il nuovo regime agevolato per gli autonomi nel 2016 S.M.Perego
19/10/2015 Riproposta l’assegnazione agevolata ai soci dal Ddl di stabilità S.M.Perego
19/10/2015 Dal 2016 modificato il regime forfettario per i lavoratori autonomi S.M.Perego
19/10/2015 Esclusi da IRAP i produttori agricoli S.M.Perego
20/10/2015 Alcuni dubbi sull’innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego
20/10/2015 Nuova IMU nel 2016 per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
20/10/2015 Come tassare i compensi di un medico-legale S.M.Perego

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Titolo: Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP   Data : 25/11/2016
Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP
Con l'ordinanza 24.11.2016 n. 24060, la Corte di Cassazione ha affermato che le imprese familiari sono sempre soggette ad IRAP. Infatti, la collaborazione dei partecipanti a tali imprese integra quel quid pluris atto a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
La pronuncia, per quanto allineata ad alcuni precedenti (sentenze 12616/2016 e 10777/2013, nonché ordinanza 22628/2014), sembra non uniforme all'evoluzione giurisprudenziale e, in particolare, ai principi fatti propri dalla sentenza a Sezioni Unite n. 9451/2016. Si ricorda che, in tale pronuncia, i supremi giudici hanno affermato che non è atta a configurare un'attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) la circostanza di "avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (...) generico". Questo, a condizione che sia utilizzato un unico dipendente o collaboratore.
In effetti, tale impostazione è stata poi recepita dalla successiva ordinanza 17429/2016, nella quale la Suprema Corte, richiamando la citata sentenza a Sezioni Unite, ha sostenuto che, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell'attività svolta dai collaboratori.
Fonte: Cass. 24.11.2016 n. 24046 - Cass. 24.11.2016 n. 24060 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "IRAP delle imprese familiari in cortocircuito" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego