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10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
10/03/2016 Scade il 16.3.2016 la Tassa forfetaria annuale per libri e registri sociali S.M.Perego
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11/03/2016 Ulteriori risposte sul Reverse charge S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
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11/03/2016 Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016 S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego

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Titolo: Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP   Data : 25/11/2016
Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP
Con l'ordinanza 24.11.2016 n. 24060, la Corte di Cassazione ha affermato che le imprese familiari sono sempre soggette ad IRAP. Infatti, la collaborazione dei partecipanti a tali imprese integra quel quid pluris atto a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
La pronuncia, per quanto allineata ad alcuni precedenti (sentenze 12616/2016 e 10777/2013, nonché ordinanza 22628/2014), sembra non uniforme all'evoluzione giurisprudenziale e, in particolare, ai principi fatti propri dalla sentenza a Sezioni Unite n. 9451/2016. Si ricorda che, in tale pronuncia, i supremi giudici hanno affermato che non è atta a configurare un'attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) la circostanza di "avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (...) generico". Questo, a condizione che sia utilizzato un unico dipendente o collaboratore.
In effetti, tale impostazione è stata poi recepita dalla successiva ordinanza 17429/2016, nella quale la Suprema Corte, richiamando la citata sentenza a Sezioni Unite, ha sostenuto che, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell'attività svolta dai collaboratori.
Fonte: Cass. 24.11.2016 n. 24046 - Cass. 24.11.2016 n. 24060 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "IRAP delle imprese familiari in cortocircuito" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego