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12/04/2017 INPS - Cumulo internazionale per tutti S.M.Perego
02/05/2017 INPS – Dal 4 maggio le domande telematiche per il “Premio alla nascita” S.M.Perego
15/03/2019 INPS - definiti i parametri di calcolo per i contributi volontari per l’anno 2019 S.M.Perego
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17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
30/03/2016 INPS – Disponibili le istruzioni per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
28/04/2017 INPS - Disponibili le nuove istruzioni e la modulistica ISEE S.M.Perego
21/06/2017 INPS - Disponibili on line le domande per permessi 104 a conviventi e unioni civili S.M.Perego

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Titolo: Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate   Data : 25/11/2016
Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate
In relazione all'interpello Agenzia Entrate 4.11.2016 n. 954-62/2016, è stato affermato che il ravvedimento operoso sulle violazioni relative al monitoraggio fiscale non fa venire meno la presunzione ex art. 12 del DL 78/2009, secondo cui tutto ciò che è stato detenuto in Paradisi fiscali senza indicazione nel quadro RW si presume frutto di redditi sottratti a imposizione, con raddoppio sia delle sanzioni da RW che da dichiarazione infedele.
Pertanto, in caso di ravvedimento dopo la formazione del PVC (art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97), occorre:
- presentare la dichiarazione integrativa;
- pagare le sanzioni ex art. 5 del DL 167/90 del 6% ridotte al quinto;
- pagare le sanzioni da dichiarazione infedele, se applicabile l'art. 12 del DL 78/2009, del 180% ridotte al quinto;
- versare le imposte e gli interessi legali.
In riferimento alle sanzioni ex art. 12 del DL 78/2009, l'Agenzia delle Entrate sembra implicitamente affermare che non opera l'aumento del terzo per i redditi prodotti all'estero.
Gli Autori evidenziano che, se il contribuente intende ravvedersi applicando l'art. 12 del DL 78/2009, la sanzione del 180% ridotta deve essere applicata su tutto il capitale detenuto all'estero, non avendo rilevanza, a questi fini, gli interessi, che semmai dovranno essere ravveduti a parte, applicando l'ordinaria sanzione del 90% aumentata di un terzo ridotta per effetto del ravvedimento.
Ove, comunque, il contribuente fosse in grado di fornire la prova contraria, ben potrebbe non ravvedere la presunzione dell'art. 12 del DL 78/2009.
Fonte: Interpello Agenzia Entrate 4.11.2016 n. 954-62/2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "I paradisi fiscali rendono più caro il ravvedimento" - Cissello - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego