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Data Titolo Sezione Autore
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
04/07/2016 Nessun cumulo per la sospensione feriale dei termini S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate   Data : 25/11/2016
Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate
In relazione all'interpello Agenzia Entrate 4.11.2016 n. 954-62/2016, è stato affermato che il ravvedimento operoso sulle violazioni relative al monitoraggio fiscale non fa venire meno la presunzione ex art. 12 del DL 78/2009, secondo cui tutto ciò che è stato detenuto in Paradisi fiscali senza indicazione nel quadro RW si presume frutto di redditi sottratti a imposizione, con raddoppio sia delle sanzioni da RW che da dichiarazione infedele.
Pertanto, in caso di ravvedimento dopo la formazione del PVC (art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97), occorre:
- presentare la dichiarazione integrativa;
- pagare le sanzioni ex art. 5 del DL 167/90 del 6% ridotte al quinto;
- pagare le sanzioni da dichiarazione infedele, se applicabile l'art. 12 del DL 78/2009, del 180% ridotte al quinto;
- versare le imposte e gli interessi legali.
In riferimento alle sanzioni ex art. 12 del DL 78/2009, l'Agenzia delle Entrate sembra implicitamente affermare che non opera l'aumento del terzo per i redditi prodotti all'estero.
Gli Autori evidenziano che, se il contribuente intende ravvedersi applicando l'art. 12 del DL 78/2009, la sanzione del 180% ridotta deve essere applicata su tutto il capitale detenuto all'estero, non avendo rilevanza, a questi fini, gli interessi, che semmai dovranno essere ravveduti a parte, applicando l'ordinaria sanzione del 90% aumentata di un terzo ridotta per effetto del ravvedimento.
Ove, comunque, il contribuente fosse in grado di fornire la prova contraria, ben potrebbe non ravvedere la presunzione dell'art. 12 del DL 78/2009.
Fonte: Interpello Agenzia Entrate 4.11.2016 n. 954-62/2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "I paradisi fiscali rendono più caro il ravvedimento" - Cissello - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego